Legge Regionale 86/2016
riguarda l'obbligo di comunicazione al Comune, previsto dall'art.70, comunicazione da effettuare con modalità telematica,legge regionale 86/2016in vigore dal 01.03.2019
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riguarda l'obbligo di comunicazione al Comune, previsto dall'art.70,
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comunicazione da effettuare con modalità telematica,
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la comunicazione, entro 30 giorni giorni dalla stipula del primo contratto di locazione (delibere di Giunta regionale 1267 e 1462 del 2018, vedi sotto)
La legge stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare), comunichi, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici,
b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.
Cosa il locatore deve comunicare al Comune?
- periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio
- numero delle camere e dei posti letto disponibili;
- siti web dove viene pubblicizzato l'alloggio,
- l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.
Se viene locato più di un alloggio turistico?
La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato: ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo.
Per cui se, ade esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni.
Una volta effettuata la comunicazione non sono richiesti ulteriori adempimenti al locatore.
E se ci sono cambiamenti? – comunicare entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento
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per scelta del proprietario non viene più utilizzato per la locazione turistica
Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
Come fare la comunicazione telematica / online ?
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Clicca sull'immagine verde "Locazioni turistiche" che troverai a sinistra
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Seleziona l'area / territorio di provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l'alloggio;
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Il sistema ti collegherà automaticamente (o tramite link inviato per e.mail) alla pagina di registrazione dove, selezionato il Comune dove è ubicato l'alloggio ed inseriti i tuoi dati, potrai procedere alla compilazione della comunicazione
Comunicazione al Comune capoluogo (arrivi e partenze dei turisti alloggiati)
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Registrazione giornaliera dei turisti ospiti in arrivo e in partenza
I locatori sono obbligati a registrare giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
La registrazione, come è noto, è anche obbligatoria per le comunicazioni all'Autorità di pubblica sicurezza.
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Obbligio di comunicare mensilmente anche se non sono presenti turisti
La comunicazione dei dati - effettuata con modalità telematica – è obbligatoria anche in assenza di movimento, e va effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT.
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Il Comune / Città metropolitana invia per email il codice
Una volta effettuata la "Comunicazione alloggi locati per finalità turistiche" è il Comune capoluogo / Città metropolitana che invierà al locatore per e mail il codice di accesso - un codice per ciascun alloggio locato - per la comunicazione delle presenze turistiche.
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